Tra le norme di comportamento si annoverano:
l’obbligo di informazione
L’obbligo di informazione riguarda da un lato i dati concreti relativi al fornitore di servizi finanziari e, dall’altro, le informazioni sui servizi finanziari che può fornire.
Il fornitore di servizi finanziari deve informare il cliente in merito a
- il proprio nome e indirizzo,
- il proprio campo d’attività e status di vigilanza,
- la possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione,
- i rischi generali connessi con gli strumenti finanziari.
Inoltre, il fornitore di servizi finanziari informa il cliente in merito a
- il servizio finanziario oggetto di una raccomandazione personalizzata e i rischi e costi che vi sono connessi,
- i vincoli economici esistenti con terzi in relazione al servizio finanziario offerto,
- l’offerta di mercato considerata per la scelta degli strumenti finanziari.
Ai clienti privati viene messo a disposizione un Foglio informativo di base (FIB) per ogni raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari contemplati dalla legge. Il FIB contiene informazioni sulle caratteristiche, i rischi e i costi dello strumento finanziario offerto, il che agevola il confronto tra i diversi strumenti finanziari.
La verifica dell’adeguatezza e dell’appropriatezza
- Il fornitore di servizi finanziari che offre servizi di gestione patrimoniale deve eseguire una verifica dell’adeguatezza basandosi segnatamente sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi d’investimento del cliente.
- Ciò vale altresì quando il servizio consiste di una consulenza in investimenti che tiene conto dell’insieme del portafoglio del cliente.
- Se la consulenza in investimenti si limita a consigli specifici su operazioni isolate senza tenere conto dell’insieme del portafoglio del cliente, il fornitore di servizi finanziari è tenuto a verificare soltanto l’appropriatezza degli strumenti finanziari offerti in rapporto con le conoscenze e l’esperienza del cliente.
- Se non ha ricevuto sufficienti informazioni dal suo cliente per poter valutare l’adeguatezza e l’appropriatezza dei servizi offerti, il fornitore di servizi finanziari deve segnalarlo al cliente.
- Se i servizi offerti dal fornitore di servizi finanziari consistono esclusivamente nell’esecuzione o nella trasmissione di mandati, la LSerFi non richiede alcuna verifica dell’appropriatezza o dell’adeguatezza. Tuttavia, il fornitore deve informare il suo cliente della mancata verifica in merito all’appropriatezza o all’adeguatezza dell’operazione.
L’obbligo di documentazione e di rendiconto
Un fornitore di servizi finanziari è tenuto a documentare i servizi finanziari convenuti con il cliente e le informazioni raccolte su quest’ultimo.
In caso di consulenza in investimenti, documenta altresì le esigenze del cliente e i motivi di ogni raccomandazione.
La trasparenza e la diligenza riguardo ai mandati dei clienti
Nell'esecuzione dei mandati del cliente, il fornitore di servizi finanziari si assicura che sia raggiunto il migliore risultato possibile sotto l’aspetto finanziario, temporale e qualitativo.
Attenzione: le norme di comportamento non si applicano ai clienti istituzionali.